Adozione degli adeguati assetti, la normativa inizia a generare giurisprudenza
le conseguenze per gli amministratori, analisi principali sentenze
Tribunale di Milano
Con il provvedimento del 18 ottobre 2019, le Sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale di Milano hanno per la prima volta affrontato la questione della possibilità che la violazione degli obblighi previsti dall’art. 2086 c.c. possa configurare il sospetto di gravi irregolarità nella gestione e giustificare l’intervento dell’autorità giudiziaria nell’ambito del cosiddetto “controllo giudiziario”.
Il Tribunale ha accolto la denuncia del collegio sindacale di due società per azioni (controllante e controllata), gestite dal medesimo amministratore unico, il quale non aveva istituito adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei a verificare la continuità aziendale e a prendere tempestivamente misure per superare la crisi, come richiesto dall’art. 2086 c.c.
Nel caso specifico, l’azienda era in una situazione di grave difficoltà, incapace di far fronte alla pesante esposizione debitoria pregressa.
Il Tribunale, una volta accertata la situazione di crisi e ritenendo che gli interventi dell’amministratore unico, in assenza di un piano industriale o di ristrutturazione del debito, costituissero solo “mere possibilità” di superamento della crisi, palesando “comportamenti non conformi ai doveri gestionali oggi previsti dall’articolo 2086 c.c.”, ha disposto la revoca di quest’ultimo, nominando un amministratore giudiziario.
Questa decisione rappresenta una delle prime applicazioni del nuovo art. 2086 c.c., come modificato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che impone agli amministratori di assicurare adeguati assetti organizzativi all’impresa per prevenire la crisi.
Inoltre, costituisce anche la prima applicazione del dovere di denuncia dei sindaci (art. 2409 c.c.) per l’inosservanza da parte degli amministratori dei nuovi obblighi previsti dall’art. 2086 c.c.
In conclusione, secondo quanto stabilito dalla sentenza, l’inosservanza dei doveri imposti dall’art. 2086 comma 2 si configura come grave irregolarità, potenzialmente dannosa per le società amministrate, in quanto capace di compromettere “le prospettive di ordinata uscita dalla crisi”.
Per tali ragioni, giustifica l’adozione dei provvedimenti più rigorosi previsti dall’art. 2409 c.c., come la revoca dell’amministratore in carica e la nomina di un amministratore giudiziario.
L’amministratore revocato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Tribunale di Cagliari
Il procedimento è iniziato su richiesta del collegio sindacale di una cooperativa agricola, che ha denunciato gravi irregolarità nella gestione degli amministratori.
Il tribunale ha ordinato un’ispezione, rilevando la mancanza di adeguati assetti organizzativi e amministrativi. È stato nominato un amministratore giudiziario per verificare le misure adottate. La cooperativa ha adottato una gestione ambigua dei crediti e non ha predisposto misure per il recupero delle somme vantate. Il tribunale ha nominato un amministratore giudiziario e ha ordinato all’organo amministrativo di adottare entro 150 giorni gli assetti adeguati.
Inadeguatezza dell’assetto organizzativo:
- Organigramma non aggiornato e che difetta dei suoi elementi essenziali;
- Assenza di un mansionario;
- Inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
- assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.
Inadeguatezza dell’assetto amministrativo:
- Mancata redazione di un budget di tesoreria;
- Mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
- Mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
- Assenza di strumenti di reporting;
- Mancata redazione di un piano industriale.
Inadeguatezza dell’assetto contabile:
- La contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
- Assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
- Analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
- Mancata redazione del rendiconto finanziario.
Tribunale di Roma
I componenti del collegio sindacale hanno richiesto al tribunale la rimozione dei membri del Consiglio di amministrazione e la nomina di un amministratore giudiziario.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 15 settembre 2020, ha affrontato la questione degli adeguati assetti informativi, sottolineando la responsabilità degli amministratori che non adottano una struttura organizzativa e rimangono inattivi di fronte ai segnali di crisi o pre-crisi.
Interessante rilevare che Non vengono considerati responsabili gli amministratori che:
– Abbiano predisposto misure organizzative adeguate, secondo le loro conoscenze e gli elementi a loro disposizione, per rilevare tempestivamente la perdita della continuità aziendale;
– Pur rilevando tempestivamente la perdita della continuità aziendale grazie a un adeguato assetto, abbiano realizzato interventi che si siano successivamente rivelati inutili a evitare la crisi, purché tali interventi non risultino manifestamente irrazionali e ingiustificati, secondo una valutazione ex ante.
Tribunale di Catania
Il Tribunale di Catania, con decreto dell’8 febbraio 2023, ha accertato gravi irregolarità nella gestione societaria, principalmente legate all’assenza di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili previsti dall’art. 2086, c. II, c.c. Tali carenze includevano la mancata predisposizione di un piano industriale e finanziario, conflitti di interesse e un’insufficiente struttura organizzativa per rilevare e affrontare tempestivamente eventuali crisi aziendali. Il Tribunale ha quindi disposto la revoca del Consiglio di Amministrazione e la nomina di un amministratore giudiziario per dieci mesi, incaricato di regolarizzare la gestione e adottare le misure necessarie per garantire la continuità aziendale.
Tribunale di Milano
in seguito alla segnalazione da parte di alcuni soci di irregolarità come la rilevazione del presupposto della continuità aziendale e l’assenza di misure tempestive per il risanamento della società, era stata richiesta un’ispezione della gestione societaria, con possibile revoca degli amministratori e dei sindaci unitamente alla nomina di un amministratore giudiziario.
I giudici di Milano hanno evidenziato che l’assenza di adeguati assetti societari organizzativi rappresenta un grave caso di mala gestio, legittimando la revoca degli amministratori. Le irregolarità hanno riguardato anche il Collegio sindacale, che, non avendo individuato le carenze negli assetti societari, è stato ritenuto inadempiente ai propri obblighi di vigilanza previsti dall’art. 2403 c.c.
Considerate le gravi irregolarità emerse, il Tribunale ha disposto la nomina di un amministratore giudiziario incaricato di gestire la società sia per gli affari ordinari sia per quelli straordinari, previa autorizzazione del Tribunale. Compresa l’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili necessari a garantire la continuità aziendale.
Marco Monardo
Temporary Finance Manager
